Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013.L’Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 (”decreto semplificazioni”).
Cos’è l’AUA
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.
Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
6. autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
7. comunicazioni per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per gli scaricatori di piena la responsabilità del procedimento AUA è assegnata alla Dott.ssa Beatrice Antonelli, Servizio Tutela delle Acque. Restano confremate le medesime informazioni sotto riportate.
Per maggiori informazioni sul procedimento in questione CLICCARE QUI
Allegati
Costi e modalità di pagamento
Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari titoli oggetto dell'AUA (endoprocedimenti). Consultare i costi istruttori e le modalità di pagamento definiti dai Soggetti Competenti degli endoprocedimenti più gli eventuali diritti di istruttoria del SUAPPer informazioni su come pagare vai a Guida ai pagamenti
Informazioni
Riferimenti normativi | |
Responsabile del procedimento | Claudio Accorsi Telefono: +39 0733 248 722 E-mail: claudio.accorsi@provincia.mc.it |
Chi contattare | Tutela dell’Aria, Acustica ed Elettromagnetismo |
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale | Dirigente Settore Gestione del Territorio e Ambiente |
Modalità per reperire informazioni per gli interessati | L'ufficio riceve dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, preferibilmente previo appuntamento telefonico. I contatti sono indicati alla pagina relativa all'ufficio. |
Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante | 90/120 gg. (art. 14-bis, comma 2, lett. c, art. 4, commi 4 e 5, DPR 59/2013). |
Dichiarazione sostitutiva | no |
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | Capo III della Legge 241/1990. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni |
Documenti da presentare |