Installazione impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali

L’Autorizzazione Unica di competenza della Provincia riguarda impianti per la produzione di energia elettrica ad uso proprio o per la cessione al concessionario nel settore elettrico con potenza inferiore a 300 MW termici.

L’autorizzazione riguarda anche i gruppi elettrogeni:

  • in servizio continuo con una potenza termica oltre 3 MW se alimentati con GPL o metano;
  • in servizio continuo con una potenza termica oltre 1 MW se alimentati con gasolio o benzina.

Non sono quindi soggetti ad autorizzazione di cui al DPR 53/98:

  • L’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni, funzionanti in continuo, con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL
  • l’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni, funzionanti in continuo, con potenza nominale non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio;
  • l’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso.

Per detti impianti è sufficiente una comunicazione scritta da inoltrarsi tramite p.e.c. all’Ufficio competente della Provincia di Macerata, al Comune territorialmente interessato, all’ARPAM – Dipartimento provinciale di Macerata, all’A.S.U.R. Marche (dipartimento competente per territorio) Servizio Igiene e Sanità Pubblica, e al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

La Legge n.55/2002 ha introdotto un procedimento per il rilascio di una autorizzazione unica, il quale si conclude in 180 giorni dal suo avvio.  Sia la costruzione di detti impianti, sia gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità. L’autorizzazione unica sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato. Sono fatte salve le norme previste in materia di procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e alla procedura di VIA.

L’autorizzazione indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l’iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune nel cui territorio ricadono le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine del procedimento. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La Provincia può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

 

Allegati

domanda autorizzazione DPR 53 1998 [PDF - 133 KB - Ultima modifica: 03/07/2020]

domanda autorizzazione DPR 53 1998 [DOC - 29 KB - Ultima modifica: 03/07/2020]

Costi e modalità di pagamento

Non sono previsti oneri
Per informazioni su come pagare vai a Guida ai pagamenti
Contenuto inserito il 05/06/2017 aggiornato al 03/07/2020

Informazioni

Nome della tabella
Riferimenti normativi
  • Art. 31 D.Lgs. 112/98 Legge 15 febbraio 1997, n.59 Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.53 Legge 9 aprile 2002, n.55
  • Responsabile del procedimento Mauro Mariotti
    Telefono: +39 0733 248 732
    E-mail: mauro.mariotti@provincia.mc.it
    Chi contattare Energia, Fonti Rinnovabili, Impianti Termici
    Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
    Modalità per reperire informazioni per gli interessati L'ufficio riceve dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, preferibilmente previo appuntamento telefonico. I contatti sono indicati alla pagina relativa all'ufficio.
    Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante 180 gg
    Dichiarazione sostitutiva no
    Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Capo III della Legge 241/1990. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
    Documenti da presentare
  • vedi modulistica allegata
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